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Bando TEM voucher Internazionalizzazione Temporary Export Manager

 

CAPO I – SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 2.
(Dotazione finanziaria)
1. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni di cui al presente
decreto è pari a complessivi 50.000.000,00 di euro (cinquantamilioni/00), a valere sulle risorse di cui
ai provvedimenti citati nelle premesse.
2. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, il cinque per cento è riservato ai
soggetti beneficiari risultanti in possesso del rating di legalità.
3. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, le risorse di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto, entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00),sono destinate
alla concessione del contributo aggiuntivo secondo quanto previsto dall’articolo 4 e sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.

 

Uscito il Bando TEM: chi può richiedere il contributo per l’internazionalizzazione

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Articolo 3. Modalità di compilazione e presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo riservate alle sole mPI e reti in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4 del decreto devono essere compilate e presentate esclusivamente tramite la procedura
informatica (di seguito anche Procedura Informatica) indicata nell’apposita sezione “Voucher per
l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali” del sito internet di
Invitalia (www.invitalia.it).
2. Sono nulle le domande non compilate e presentate tramite la procedura informatica prevista
al comma 1.
3. La compilazione delle domande è riservata al rappresentante legale dei soggetti richiedenti,
come risultante dal Registro delle imprese.
4. A pena di improcedibilità, la domanda ed i relativi allegati devono essere firmati
digitalmente e i soggetti richiedenti devono essere in possesso di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
5. I dati inseriti dai richiedenti in fase di compilazione della domanda devono corrispondere
alle informazioni riscontrabili dal Registro delle imprese.
6. L’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è
articolato nelle seguenti fasi:
a) compilazione della domanda: dalle ore 10:00 del 9 marzo 2021 al 22 marzo 2021. Il
giorno 22 marzo 2021 lo sportello chiude alle ore 17:00. La compilazione avviene con le
seguenti modalità:
1) accesso tramite SPID all’apposita procedura indicata nella sezione di cui al comma 1;
2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda di cui
all’allegato n. 3a (per le mPI) / n. 3b (per le reti) e caricamento dei relativi allegati;
3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente
l’”identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente
e successiva apposizione della firma digitale;
4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di
predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa;
b) presentazione della domanda: con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, dal 25 marzo
2021 al 15 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, con le seguenti modalità:
1) accesso all’apposita procedura indicata nella sezione di cui al precedente comma 1;
2) inserimento dell’”identificativo della domanda” e del “codice di predisposizione
domanda” di cui alla lettera a) comma 6 costituente formale invio della domanda;

3) rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione di avvenuta
presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima
e il suo codice identificativo.
7. A pena di improcedibilità, la domanda deve pervenire al Ministero completa delle
informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.
8. Ciascuna mPI – singolarmente o tramite una rete – può presentare una sola domanda di
accesso al contributo.

 

Articolo 4. Modalità di presentazione della domanda di contributo aggiuntivo

1. Il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto deve essere espressamente
richiesto nel modulo di domanda di cui all’allegato n. 3a.
2. L’erogazione del contributo aggiuntivo è subordinata al raggiungimento dei risultati in
termini di volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri previsti dall’articolo 6, comma
4, del decreto.
3. In sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario che ha richiesto il contributo
aggiuntivo deve allegare le dichiarazioni IVA trasmesse all’Agenzia delle Entrate relative agli anni
2021 e 2022.
4. I contributi aggiuntivi sono assegnati ai soggetti richiedenti sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione della domanda nel limite dell’importo complessivo previsto dal
precedente articolo 2, comma 3.

 

Articolo 5. Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande

1. Il Ministero, tenuto conto delle domande pervenute, della dotazione finanziaria
complessivamente disponibile di cui al precedente articolo 2, comma 1, e della riserva di cui
all’articolo 2, comma 2, con provvedimento del Direttore Generale per la promozione del sistema
paese può chiudere lo sportello per la presentazione delle domande anticipatamente rispetto al termine
ultimo di cui all’articolo 3, comma 6, lettera b), anche con esclusivo riferimento ai soggetti non titolati
ad accedere alla riserva.
2. I soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie;
le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello e per le quali dovesse risultare
insussistente la relativa copertura finanziaria sono considerate decadute.
Articolo 6.
(Concessione dei contributi e pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari)
1. Entro 30 giorni dal termine ultimo previsto dal precedente articolo 3, comma 6, lettera b) –
fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti – il Ministero procede alla concessione
dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura
informatica.
2. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento de minimis.
3. Ai fini della concessione delle agevolazioni il Ministero verifica la completezza e la
regolarità della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal regolamento
de minimis tramite consultazione dei dati contenuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito
dall’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. I contributi sono concessi dal Ministero nel limite delle risorse disponibili, tenuto conto della
riserva di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto e degli oneri di gestione.
5. Il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 6, comma 3 del decreto è concesso secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso all’agevolazione e fino ad
esaurimento della disponibilità ad esso riservata.
6. Nel caso di contributi concessi alle reti, il requisito di cui all’articolo 4, comma 6, lettera i)
del decreto viene valutato con riferimento esclusivo alle reti e non anche alle singole società aderenti.
7. Le concessioni sono disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella
sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze
digitali” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
8. In caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 del decreto, il
Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, secondo quanto
previsto all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7. Erogazione del contributo ai soggetti beneficiari che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo

1. I soggetti beneficiari che non hanno richiesto il contributo aggiuntivo di cui all’articolo 4
possono presentare richiesta di erogazione del contributo – esclusivamente tramite la procedura
informatica – dalle ore 10:00 del 1 giugno 2022 al 15 dicembre 2022.
2. Sono nulle le richieste di erogazione non presentate entro i termini di cui al comma 1.
3. I soggetti beneficiari devono presentare:
a) la richiesta di erogazione redatta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5a (per
le mPI) / 5b (per le reti);
b) la documentazione prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto. Sono ammissibili ai
contributi di cui al presente decreto le spese relative a contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) copia delle contabili bancarie dei pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento
oggetto della richiesta di erogazione;
d) liberatoria riguardante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa sottoscritta dal
TEM/società di TEM, predisposta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 6;
e) la relazione sulle attività e risultati del percorso all’internazionalizzazione, predisposta
sulla base dell’allegato n. 7;
f) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle norme di prevenzione
dell’antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive
disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009).
4. Non possono essere rendicontati titoli di spesa emessi da soci, amministratori, dipendenti
dei soggetti beneficiari o da loro parenti o affini fino al terzo grado, nonché da società nella cui
compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei
soggetti agevolati o loro parenti o affini fino al terzo grado.
5. L’erogazione del contributo è disposta entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di
erogazione completa della documentazione richiesta ovvero entro i maggiori termini correlati alla
necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni documentali.
6. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati
attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici
bancari ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Voucher Internazionalizzazione
– Decreto MAECI 18/08/2020”.

 

Articolo 8. Erogazione del contributo agli assegnatari del contributo aggiuntivo

1. I soggetti beneficiari cui è stato concesso il contributo aggiuntivo per il Bando TEM voucher Internazionalizzazione Temporary Export Manager: contributi e agevolazioni per le imprese ed i manager per le esportazioni previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto, devono presentare la richiesta di erogazione, nelle modalità descritte nel
comma 3, successivamente all’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Dichiarazione
IVA relativa al periodo di imposta 2022 a partire dalle ore 10:00 del 2 maggio 2023 al 30 giugno
2023.
2. Sono nulle le domande di erogazione presentate oltre il 30 giugno 2023.
3. Ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 7, comma 4, non possono essere
rendicontati titoli di spesa emessi da soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro
parenti o affini fino al terzo grado, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo
amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dei soggetti agevolati o loro parenti o
affini fino al terzo grado.
4. I soggetti beneficiari devono presentare:
a) la richiesta di erogazione redatta sulla base dello schema di cui all’allegato n. 5a;
b) la documentazione prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto. Sono ammissibili ai
contributi di cui al presente decreto le spese relative a contratti di servizio stipulati
successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo;
c) copia delle ricevute di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle
dichiarazioni IVA relative agli anni 2021 e 2022;
d) copia delle contabili bancarie dei pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento
oggetto della richiesta di erogazione;
e) liberatoria sottoscritta dal TEM/società di TEM, predisposta sulla base dello schema di
cui all’allegato n. 6;
f) la relazione sulle attività e risultati del percorso all’internazionalizzazione, predisposta
sulla base dell’allegato n. 7;
g) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulle norme di prevenzione
dell’antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive
disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia in data 23 dicembre 2009).
5. Il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 6 del decreto deve
risultare dai campi VE30, “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, e VE50,
“Volume d’affari”, risultante nelle dichiarazioni IVA trasmesse all’Agenzia delle Entrate relative agli
anni 2021 e 2022.

6. L’erogazione del contributo è disposta da Invitalia entro 90 giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione completa della documentazione richiesta ovvero entro i maggiori termini
correlati alla necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni documentali.

 

 

CAPO II – ELENCO DEI TEM E DELLE SOCIETÀ DI TEM

 

Articolo 9. Termini per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco

Bando TEM voucher Internazionalizzazione Temporary Export Manager: contributi e agevolazioni per le imprese ed i manager per le esportazioni

1. Le domande di iscrizione all’elenco istituito presso il Ministero ai sensi dell’articolo 7,
comma 1 del decreto, devono essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura informatica
indicata nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager
con competenze digitali” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), dalle ore 10:00 del 18
marzo 2021 al 6 maggio 2021; il giorno 6 maggio 2021 lo sportello chiude alle ore 17:00.
2. Sono nulle le domande non presentate entro i termini previsti al comma 1.

 

Articolo 10. Modalità per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco

1. Possono presentare domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 9 i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7 del decreto; l’accesso alla procedura informatica indicata
nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con
competenze digitali” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it) è riservato al TEM e al
rappresentante legale della società di TEM come risultante dal Registro delle imprese.
2. I TEM richiedenti l’iscrizione all’elenco devono trasmettere la domanda secondo lo schema
di cui all’allegato n. 1b corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 7 del decreto.
3. Le società di TEM richiedenti l’iscrizione all’elenco devono trasmettere la domanda secondo
lo schema di cui all’allegato n. 1a nonché allegare la documentazione prevista dall’articolo 7 del
decreto.
4. Per l’accesso alla procedura informatica i soggetti che intendano presentare domanda di
iscrizione all’elenco devono essere in possesso di:
a) SPID;
b) casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ai sensi dell’articolo 48 del Codice
dell’Amministrazione digitale al fine di consentire le comunicazioni da parte del
Ministero e quale canale di contatto per i soggetti beneficiari. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia di possesso di una PEC sono tenuti a utilizzare lo stesso
indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed
elenchi istituiti con Legge dello Stato;
c) firma digitale.
5. L’iter di presentazione della domanda è articolato nelle seguenti fasi:
a) accesso tramite SPID all’apposita procedura indicata nella sezione di cui all’articolo
9, comma 1;
b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda
e caricamento degli allegati di cui ai commi 2 e 3;
c) generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento
immodificabile, contenente l’”identificativo della domanda di iscrizione all’elenco”,
le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della
firma digitale;
d) caricamento della domanda firmata digitalmente e invio della stessa entro il termine
finale di cui all’articolo 9, comma 1;
e) rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta
presentazione della domanda recante il giorno e l’orario di acquisizione della
medesima.
6. Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all’elenco, pena l’inammissibilità della
domanda, è tenuto ad inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto
previsto dal presente provvedimento e indicato dalla procedura informatica.
7. Ciascun soggetto può presentare un’unica richiesta di iscrizione all’elenco.
8. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare,
alcuni dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta
compilazione della domanda, il soggetto è tenuto a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle
imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
9. Nel caso in cui la società di TEM non risulti possedere, sulla base delle informazioni
desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui
all’articolo 7, comma 6 lettere a), b) e/o c), del decreto, ovvero risulti inattiva, la procedura
informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in
cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, la società di TEM è
tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche, come previsto al comma 8 lettera a).
10. Per le società di TEM amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle
persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli
stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante
deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
vouchertem2020@postacert.invitalia.it.
11. La richiesta, che potrà essere inoltrata nei termini previsti dal precedente articolo 9, deve
essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante
e del suo legale rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono
svolti nel termine di tre giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
12. Le istanze di accesso all’elenco si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a
seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 5, lettera
e). Sono in ogni caso improcedibili le istanze di iscrizione trasmesse tramite canali diversi dalla
procedura informatica.
13. Sono nulle le domande non presentate con le modalità previste dal presente articolo.

 

Articolo 11. Consultazione dell’elenco da parte di mPi e reti cui è stato concesso il contributo

1. Entro 30 giorni dalla data di chiusura dei termini di cui all’articolo 9 comma 1, il Ministero,
con provvedimento del Direttore generale per la promozione del sistema paese, predispone l’elenco
consultabile – dai soli soggetti cui è stato concesso il contributo – attraverso piattaforma dedicata e
indicata nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager
con competenze digitali” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
2. L’elenco di cui al comma 1 rende disponibili le seguenti informazioni: “identificativo della
domanda”, partita IVA, nome/denominazione, indirizzo PEC, aree geografiche in cui si è disponibili
a svolgere gli incarichi agevolabili.
3. Le eventuali ulteriori comunicazioni sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso
posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato
perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta
elettronica certificata (PEC) dei soggetti in elenco.
4. Il Ministero si riserva di modificare l’elenco, provvedendo alla cancellazione dei soggetti ivi
iscritti a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al successivo art. 13.

Articolo 12. (Trattamento dei dati personali)
1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate nell’attuazione della Misura
“Voucher per l’internazionalizzazione – Temporary Export Manager con competenze digitali”
saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General
Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come
novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 13. Verifiche delle DSAN
1. Le DSAN rilasciate dai TEM, dalle società di TEM e dalle imprese loro clienti allegate alla
richiesta di iscrizione all’elenco possono – in qualsiasi fase del procedimento – essere oggetto di
verifiche e controlli, anche a campione, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto ed ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, tenendo altresì conto del D. Lgs. 7
marzo 1995 n.82 – Codice dell’amministrazione digitale.

 

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